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PREVENZIONE SANITARIA SUL LAVORO: IL DECRETO È USCITO. ORA CONTANO STRATEGIA E PROVE

  • 5 ore fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Beneficio massimo: fino a 3.000 euro per impresa.

📌 Cosa finanzia davvero il Fondo (art. 1)

Non “iniziative generiche”, ma interventi tracciabili e documentati:

🔹 Screening e prevenzione cardiovascolare e oncologica, inclusi:

– valutazione del rischio e screening mirati

– prestazioni diagnostico-terapeutiche di prevenzione primaria e secondaria

– attività di informazione sanitaria sui corretti stili di vita

– esami diagnostici cardiologici, respiratori e oncologici precoci

👉 Condizione chiave: accordo/protocollo con struttura sanitaria e personale qualificato, con fatture e documentazione probante.

🔹 Acquisto di defibrillatori (DAE)

Finanziabile solo se l’impresa NON è già obbligata per legge alla dotazione.

Serve autodichiarazione ex DPR 445/2000 + fattura con modello e tipologia.

💰 Quanto spetta (art. 6)

✔ fino a 2.000 € per screening/prevenzione

✔ fino a 1.000 € per defibrillatori

✔ cumulabili, ma a sportello (ordine cronologico fino a esaurimento fondi)

⚠️ I rischi che pochi stanno considerando:

– Esclusione se l’azienda ha già beneficiato di riduzioni INAIL per gli stessi interventi;

– DURC e compliance sicurezza requisiti di accesso, non formalità;

– Revoca integrale del contributo in caso di dichiarazioni inesatte o perdita dei requisiti (art. 9);

– Foro esclusivo Roma per il contenzioso (art. 11);


🎯 Qui si gioca il ruolo del consulente e dell’avvocato

Questo decreto non è welfare “di facciata”: è una misura che incide su DVR, sorveglianza sanitaria, responsabilità ex art. 2087 c.c. e rischio contenzioso.

Chi sbaglia impostazione documentale, restituisce tutto.

💬 Domanda aperta

Lo vedete come un incentivo reale alla prevenzione o come un fondo che premierà solo le imprese meglio assistite?

Confrontiamoci!





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