PREVENZIONE SANITARIA SUL LAVORO: IL DECRETO È USCITO. ORA CONTANO STRATEGIA E PROVE
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Beneficio massimo: fino a 3.000 euro per impresa.
📌 Cosa finanzia davvero il Fondo (art. 1)
Non “iniziative generiche”, ma interventi tracciabili e documentati:
🔹 Screening e prevenzione cardiovascolare e oncologica, inclusi:
– valutazione del rischio e screening mirati
– prestazioni diagnostico-terapeutiche di prevenzione primaria e secondaria
– attività di informazione sanitaria sui corretti stili di vita
– esami diagnostici cardiologici, respiratori e oncologici precoci
👉 Condizione chiave: accordo/protocollo con struttura sanitaria e personale qualificato, con fatture e documentazione probante.
🔹 Acquisto di defibrillatori (DAE)
Finanziabile solo se l’impresa NON è già obbligata per legge alla dotazione.
Serve autodichiarazione ex DPR 445/2000 + fattura con modello e tipologia.
💰 Quanto spetta (art. 6)
✔ fino a 2.000 € per screening/prevenzione
✔ fino a 1.000 € per defibrillatori
✔ cumulabili, ma a sportello (ordine cronologico fino a esaurimento fondi)
⚠️ I rischi che pochi stanno considerando:
– Esclusione se l’azienda ha già beneficiato di riduzioni INAIL per gli stessi interventi;
– DURC e compliance sicurezza requisiti di accesso, non formalità;
– Revoca integrale del contributo in caso di dichiarazioni inesatte o perdita dei requisiti (art. 9);
– Foro esclusivo Roma per il contenzioso (art. 11);
🎯 Qui si gioca il ruolo del consulente e dell’avvocato
Questo decreto non è welfare “di facciata”: è una misura che incide su DVR, sorveglianza sanitaria, responsabilità ex art. 2087 c.c. e rischio contenzioso.
Chi sbaglia impostazione documentale, restituisce tutto.
💬 Domanda aperta
Lo vedete come un incentivo reale alla prevenzione o come un fondo che premierà solo le imprese meglio assistite?
Confrontiamoci!



